Era la sera del 6 febbraio 2024 quando ricevetti una chiamata alle 21:45, nella quale mi veniva chiesto se fossi disponibile a rappresentare tutti gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI per un tavolo di lavoro nel quale avrebbero operato congiuntamente il Ministero della Salute, il Ministero delle Politiche Agricole, il Ministero dello Sport ed i rappresentanti degli organi sportivi: un rappresentante per la FISE – Federazione Italiana Sport Equestri, un rappresentante per Fitetrec-Ante ed un rappresentante per tutti gli EPS (Enti di Promozione Sportiva). In passato non era mai accaduto, almeno negli ultimi vent’anni. Accettai l’incarico.
Il tavolo di lavoro riguardava la “visita veterinaria del cavallo sportivo”.
Al fine di tenere aggiorati tutti gli enti decisi di stilare dei verbali di ogni singola riunione ed inviarli a tutti gli enti (EPS), in modo da avere la certezza che fossero tutti a conoscenza del lavoro svolto. Questo lavoro fu molto apprezzato, anche se ovviamente l’argomento non era tra i più facili da trattare.
Come Responsabile Nazionale PGS – Settore Equestre, sin da subito mi avvalsi della consulenza personale di veterinari, ed il lavoro svolto oggi è diventato legge. Dovere oggi, nell’attuazione della legge, spiegarne l’applicazione e l’impatto sul comparto equestre nazionale.
È doveroso chiarire che la “Visita Veterinaria per il cavallo atleta” era già inserita nel Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, esattamente all’articolo 20 e all’articolo 23. Il tavolo di lavoro era stato creato dal Governo, coinvolgendo tutto il mondo sportivo, con l’obiettivo di definire i criteri della visita veterinaria che fino ad allora non erano mai stati definiti.
Sin dai primi verbali che stilai per gli enti, precisai che tale disposizione avrebbe avuto un impatto economico importante nei confronti di due soggetti: le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive, che già stavano subendo una riforma rilevante per il mondo sportivo equestre. Mi fu chiarito sin da subito che il nostro compito era limitato esclusivamente a suggerire, la modalità della visita e che la legge già stabiliva che non vi fossero risorse economiche dedicate.
Fu un lavoro durato sei mesi e posso confermare che vi è stata la massima collaboratività e mediazione. Affrontate tantissime varianti e discusso ogni singola riga, oggi la visita del cavallo atleta rappresenta il primo documento al mondo in cui un Paese riconosce al cavallo diritti e garanzie di benessere, fattore che ad oggi non risulta presente in nessun altro Paese nel mondo.
La normativa
Dal 1° gennaio 2026, un cavallo, per partecipare ad eventi sportivi o manifestazioni, ed una ASD o SSD, per avere la defiscalizzazione sul medesimo cavallo, devono possedere i seguenti requisiti:
- essere Equide non macellabile (non DPA);
- essere Equide iscritto al repertorio dei cavalli del proprio Ente (Federazione, Disciplina Associata, Ente di Promozione Sportiva);
- essere in possesso del certificato di idoneità sportiva (con tutte le vaccinazioni a norma di legge).
Il certificato deve essere rilasciato da un veterinario abilitato alla professione e può avere validità fino a 12 mesi dalla visita. Come il certificato medico per gli atleti, si tratta di una visita oggettiva riferita all’atto della visita stessa e dà anche la possibilità di limitare le attività che il cavallo può svolgere. Anche un cavallo di una certa età, che può dare gioia sportiva ad un bambino di 8 anni, può avere il certificato limitatamente alle sue condizioni, ad esempio per: battesimi della sella, equitazione per disabili, barriere a terra e molto altro.
La visita veterinaria del cavallo atleta ha oggi sicuramente un impatto sul settore equestre nazionale per tutti gli organi sportivi, ma penso sia doveroso chiarire alcuni punti che meritano una considerazione.
Dal punto di vista logico passa il messaggio che, così come gli atleti di qualsiasi sport devono richiedere il certificato sportivo per praticare attività sportiva, anche gli animali utilizzati per lo sport devono esserne in possesso.
Dal punto di vista del benessere animale, con questa visita si compie un salto nel futuro: viene data la garanzia che un cavallo sia visitato prima di qualsiasi tipo di competizione, eliminando così tutti quei casi di maltrattamento animale che sempre più spesso vengono segnalati.
Dal punto di vista dei beneficiari economici di tale disposizione governativa, sicuramente vi sono i veterinari, che si trovano nella posizione – giustamente – di richiedere un compenso per la prestazione professionale, esattamente come tutti i medici di base che, sin da quando fu varata la Legge 398/1991, hanno rilasciato i certificati di idoneità sportiva per gli atleti.
Voglio sensibilizzare l’entrata di questo nuovo obbligo con un aneddoto, nella speranza che possa essere di ispirazione.
In questi mesi il settore equestre PGS ed ENGEA stanno portando avanti un lavoro scrupoloso sulle dinamiche degli incidenti nelle attività equestri, avvalendosi di medici e personale sanitario. In occasione di un pranzo con un mio carissimo amico medico, gli posi una domanda:
–I certificati medici sportivi quanto li fai pagare?
– Tino, dipende!
– Da cosa?
– Di solito chiedo 20 euro per un certificato, ma non ti nego che valuto molto anche la situazione familiare e lo storico del rapporto con il paziente, quindi spesso non chiedo la fee economica.
Spero che questo aneddoto sia di aiuto a tutti i professionisti veterinari che lavorano seriamente e professionalmente per garantire il benessere degli animali, affinché possano aiutare l’intero comparto a continuare nel proprio lavoro di promozione sportiva e a far vivere il cavallo a qualsiasi ceto sociale in Italia.
Penso sia doveroso e rispettoso ringraziare tutti i tecnici del tavolo di lavoro che per sei mesi hanno operato, ognuno con le proprie visioni, al tavolo tecnico. Un ringraziamento va al Dott. Tommaso Di Paolo del Ministero della Salute, alla Dott.ssa Tiziana Caricchia, alla Dott.ssa Davanzo Sveva, alla Dott.ssa Finocchi Elisabetta, al Dott. Santucci Ugo, al Dott. Gianluigi Giovagnoli rappresentante FISE, al Colonnello Adriano Sala, al Dott. Jean-Louis Mermillod rappresentante Fitetrec-Ante ed a tutti i tecnici governativi ed a tutti i presidenti di tutti gli Enti di Promozione Sportiva. Ringrazio il Presidente Ciro Bisogno per la fiducia, a Gianni Gallo un amico venuto a mancare nel settembre 2024 (allora rappresentante degli EPS in Giunta CONI) e la dott.ssa Marianna Chemollo e dott.ssa Laura Perbellini che a qualsiasi ora si sono messe a disposizione per consulenze esclusivamente tecniche.
La Segreteria Generale è e sarà sempre a disposizione per chiarire qualsiasi dubbio sull’argomento.
Tino Nicolosi
Responsabile Nazionale PGS Settore Equestre
Alleghiamo la normativa utile a chiarire molti aspetti.
Articolo 20
Art. 20
Competizioni sportive
((1. L’ammissione dell’animale a una manifestazione, competizione o evento sportivo è subordinata all’accertamento, da parte di un veterinario, abilitato alla professione, della sua idoneità a partecipare, per condizioni di salute, di età e di genere, e della sua regolare identificazione e registrazione ai sensi della normativa vigente, se non già in possesso del certificato di idoneità annuale previsto per il cavallo atleta all’articolo 23, comma 1 e disciplinato ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 23.
L’organizzatore di manifestazioni, competizioni o eventi sportivi con animali garantisce la presenza o la reperibilità di un veterinario durante lo svolgimento della manifestazione o gara.
2. È vietata la partecipazione alle manifestazioni, alle competizioni e agli eventi sportivi di cui al presente articolo degli animali i cui detentori abbiano riportato condanne in via definitiva per i reati previsti e puniti dalle disposizioni di cui al libro II, titolo IX-bis, del Codice penale, e dall’articolo 727 del Codice penale e per le violazioni previste dall’ordinamento sportivo. La verifica è affidata all’organizzatore dell’evento.))
Articolo 23:
Art. 23
Visita di idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva del cavallo
1. Il cavallo atleta per svolgere attività sportiva è sottoposto annualmente a visita veterinaria sportiva effettuata da un veterinario abilitato alla professione che attua anche le profilassi vaccinali prescritte dalla normativa vigente e dai regolamenti della Federazione Italiana Sport Equestri o la Federazione Pentathlon Moderno o della Fitetrec-Ante o dell’Ente di Promozione Sportiva
((o paralimpici riconosciuti per gli sport equestri))
presso i quali il cavallo è tesserato.
((1-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di sport, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i contenuti della visita veterinaria. Con lo stesso decreto sono definiti modalità e contenuti dell’accertamento dell’idoneità dell’animale ai sensi dell’articolo 20, comma 1.
Decreto 25 Giugno 2025:
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Visita Veterinaria: vedi allegato
Certificato di Idoneità: vedi allegato