RIFORMA DELLO SPORT

Il lavoro sportivo alla data del 1 luglio 2023

A partire dal 1 luglio 2023 è entrata in vigore la nuova disciplina recata dal D.Lgs 36/2021 relativa al lavoro sportivo. Con il presente contributo si cercano di riepilogare le principali disposizioni e gli adempimenti da effettuare. Si ricorda che la bozza di decreto correttivo-bis approvata in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 31.05.2023, oggetto di una precedente circolare, sta continuando il suo iter con il risultato che la nuova disciplina è entrata in vigore prima del completamento quadro normativo, con le conseguenti criticità per gli operatori sportivi.

Dal 1 luglio 2023, con l’entrata in vigore della riforma:

  • L’attuale regime dei “compensi sportivi” di cui all’art. 67 comma 1 lett. m) TUIR è stato abrogato, con la conseguenza che a decorrere dal 1 luglio tutti coloro che percepiranno un compenso saranno considerati “lavoratori”.
  • Come conseguenza per tanto le ASD/SSD iscritte al RAS ( Registro delle Attività Sprortive)potranno avvalersi esclusivamente:
  • Di volontari, che non potranno in alcun modo essere retribuiti ed ai quali, previa delibera del Direttivo, potranno essere riconosciuti solamente rimborsi spese documentati ( non forfetari);
  • Lavoratori sportivi che potranno essere distinti tra:
    • Lavoratori dipendenti sportivi;
    • Collaboratori coordinati e contiuativi ( in ambito sportivo dilettantistico viene affermata una presunzione di legge della natura autonoma del rapporto quando l’impegno non supera le 18 ore settimanali – il correttivo in fase di esame, se verrà approvato, innalza questa soglia alle 24 ore settimanali-)
    • Titolari di partita IVA

Si ricorda in questa sede la deifinizione di lavoratore sportivo data dal decreto:

  • Atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara;
  • Ogni tesserato che svolge dietro corrispettivo mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo gestionale. In quest’ottica è necessario verificare le figure che il regolamento del proprio ente affiliante fa rientrare in questa definizione.
  • Lavoratori non sportivi impegnati in attività amministrativo gestionali che beneficiano delle medesime agevolazioni fiscali e contributive dei collaboratori coordinati e continuativi sportivi ma restano soggetti agli ordinari adempimenti gestionali ed all’Inail.
  • Di lavortatori “ ordinari” (che non rientrano nella difinizione di lavortatore sportivo) ai quali si applica in toto la disciplina degli ordinari rapporti di lavoro

Per i lavoratori sportivi dipendenti è prevista esclusivamente l’agevolazione fiscale recata dall’art. 36 comma 6 D.Lgs 36/2021 ( esenzione fiscale di compensi di importo inferiore ad € 15.000,00), rimanendo i dipendenti soggetti a contribuzione previdenziale al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall’INPS ( ex Enpals) da versarsi sull’intero importo. Quindi ai lavoratori sportivi dipendenti non si applica alcuna agevolazione contributiva e rimangono soggetti agli ordinari adempimenti giuslavoristici.

Per i lavoratori sportivi autonomi – co. co. co sportivi il D.Lgs 36/21 prevede diverse misure agevolative:

  • Una fascia di esonero contributivo ( € 5.000,00), di cui all’art. 35 comma 8 bis;
  • La competenza esclusiva della Gestione Separata INPS in luogo della gestione INPS ex Enpals;
  • La progressività degli oneri previdenziali, prevedendo per i primi cinque anni di entrata in vigore della norma ( in realtà fino al 31.12.2027) la decurtazione del 50% dell’imponibile ai fini pensionistici;
  • Il non assoggetamento ad IRPEF dei compensi di importo complessivamente inferiore ad € 15.000,00 annui;

Per questi lavoratori la norma prevede anche semplificazioni rispetto agli adempimenti giuslavoristici. Al momento in cui questa circolare viene scritta tali semplificazioni sono:

  • Le comunicazioni di instaurazione del rapporto di lavoro si effettuano attraverso il RAS ( art. 28 comma 3), attiva a decorrere dal 1 luglio 2023;
  • L’esonero dall’obbligo di comunicazione preventiva per i compensi di importo inferiore ad € 5.000,00 ( art. 28 comma 3) – questa disposizione potrebbe essere abrogata in fase di approvazione definitiva del correttivo bis –
  • La possibilità di effettuare le comunicazioni dei flussi retributivi per il calcolo dei contributi attraverso il RAS ( art. 35 comma 8 quinquies)
  • La possibilità di emettere le buste paga attraverso il RAS.

Le medesime agevolazioni fiscali e contributive previste per i co.co.co. sono applicabili anche ai lavoratori autonomi titolari di P.IVA ( per attività rientranti nella nozione di lavoro sportivo), ricordando che per i titolari di partita IVA molti degli adempimenti giuslavoristici vengono meno in quanto non è necessario dare comunicazione del rapporto di lavoro, attivare la posizione INAIL, versare i contributi e ritenute al superamento delle soglie previste. Tutti gli adempimenti giuslavoristici non si applicano ai lavoratori autonomi titolari di partita Iva i quali emetteranno fattura dei confronti delle ASD/SSD iscritte al RAS e provvederanno al pagamento dei contributi e delle imposte nella propria dichiarazione dei redditi. I lavoratori autonomi titolari di partita IVA, inoltre, restano esclusi dalla copertura assicurativa INAIL obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i co.co.co. (indipendentemente dalla misura del compenso percepito).

Per i co.co. co. amministrativo gestionali si applicano le medesime agevolazioni fiscali e contributive recate per i co.co. co. sportivi ma non si applicano le semplificazioni rispetto agli adempimenti giuslavoristici previste per gli stessi, con il risultato che per il collaboratore amministrativo gestionale l’ASD/SSD dovrà richiedere all’INAIL l’apertura della posizione assicurativa, inviare ai centri per l’impiego la comunicazione preventiva di assunzione del collaboratore al massimo entro il giorno precedente a quello di inizio della collaborazione ( indipendentemente dall’importo del compenso), iscrivere il collaboratore amministrativo gestionale al libro unico del lavoro e predisporre ed inviare all’INPS tramite i canali ordinari le denunce Uniemens. Gli adempimenti per i co. co. co. amministrativo gestionali non potranno essere gestiti mediante il RAS, come invece gli adempimenti per i co.co. co. sportivi.

Sicuramente sarà necessario rivedere l’inquadramento ed i contratti con tutti i collaboratori; a tal fine sarebbe oppportuno per l’ASD/SSD fare una “ricognizione” di tutti i collaboratori retribuiti per avere un quadro chiaro della situazione: e quindi verificare chi viene retribuito, per quale attività ( se entra o meno nella definizione di lavoratore sportivo), quanto tempo dedica all’attività retribuita con l’ente, che titolo professionale possiede, se lavora anche per altre ASD/SSD, se ha anche un altro lavoro: questo al fine di inquadrare il più correttamente possibile il collaboratore. Se l’istruttore, ad esempio, lavora per più Asd o lavora per l’Asd ma poi ha anche clienti privati, probabilmente l’inquadramento più corretto è quello di lavoro autonomo a P.IVA. Tale inquadramento risulta più difficile se l’istruttore lavora solo per una ASD….

Si ricorda inoltre che:

  • Per i lavoratori dipendenti, co.co.co ed autonomi che operano con i minori ( specialmente in questo periodo di centri estivi)- ma la norma lo richiede anche per i volontari- occorre provvedere alla richiesta presso la Procura della repubblica competente del certificato del casellario giudiziale di assenza di carichi pendenti in materia di antipedofilia. La mancata richiesta di tale certificato espone il datore di lavoro a sanzioni da € 10.000,00 ad € 15.000,00;
  • I lavoratori sportivi dipendenti della pubblica amministrazione è bene che provvedano tempestivamente alla richiesta di autorizzazione per far decorrere il prima possibile i 30 giorni della procedura del silenzio-assenzo, decorsi i quali ( secondo il correttivo in fase di esame) potranno operare quale collaboratori retribuiti e non solamente come volontari)
  • Per i soggetti che operano come volontari, in attesa delle indicazioni circa l’obbligo assicurativo, è opportuno predisporre un verbale del Consiglio Direttivo che disponga l’affidamento gratuito degli incarichi, i criteri di rimborso delle spese documentate e la relativa accettazione dell’attività gratuita da parte del volontario e provvedere, ancorchè su base volontaria ed in forma libera, alla predisposizione dei un registro dei volontari su cui riportare i dati anagrafici del collaboratore, l’inizio del rapporto e l’attività svolta;
  • L’ASD/SSD dovrà inoltre prendere contatti con consulenti in materia di sicurezza sul lavoro per effettuare tutte le valutazioni rischi e gli adempimenti necessari in materia di sicurezza sul lavoro ed effettuare la nomina del medico del lavoro (non richiesta per i lavoratori autonomi titolari di P.IVA).
  • Si ricorda inltre che a decorrere dal 1 luglio del 2018 le retribuzioni ed i compensi dei lavoratori subordinati e parasubordinati ( dipendenti e co.co.co) devono essere eseguti esclusivamente con mezzi tracciati ( bonifico, assegno bancario non trasferibile, vaglia postali, pagamenti elettronici…) e non in contanti.

Dott.ssa Anna Maria Cerruti